Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33358/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33358/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANAROSA AKOS ALBERTO nato il 09/12/1995 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; r- /1" Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione appellata da Alberto Fontanarosa Akos, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635 cod. pen. con la recidiva e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione; Ritenuto che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva; che le doglianze lamentano genericamente la valorizzazione di un unico precedente specifico risalente a dieci anni prima mentre nella motivazione dei giudici di merito si prendono in esame tutti i diversi precedenti penali risultanti dal certificato penale e con i quali il ricorrente non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 635 cod. pen; Ordinanza — n. 33358/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 635 cod. pen. con la recidiva e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione; Ritenuto che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva; che le doglianze lamentano genericamente la valorizzazione di un unico precedente specifico risalente a dieci anni prima mentre nella motivazione dei giudici di merito si prendono in esame tutti i diversi precedenti penali risultanti dal certificato penale e con i quali il ricorrente non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali recupero dei costi revisione in materia penale procedure di ricorso guida recidiva in stato di ebbrezza riesame di una decisione precedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 635 cod. pen
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione appellata da Alberto Fontanarosa Akos, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANAROSA AKOS ALBERTO nato il 09/12/1995 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; r- /1"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione appellata da Alberto Fontanarosa Akos, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635 cod. pen. con la recidiva e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione; Ritenuto che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva; che le doglianze lamentano genericamente la valorizzazione di un unico precedente specifico risalente a dieci anni prima mentre nella motivazione dei giudici di merito si prendono in esame tutti i diversi precedenti penali risultanti dal certificato penale e con i quali il ricorrente non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 ILCipnsilbliere estensore Il P esidente