Cassation court dismisses appeal as generic, citing failure to specify factual issues for preventive measure review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds for challenge were entirely generic and lacked specific factual allegations. The appellant, convicted under Article 75 of D.Igs. 159/2011 for preventive measures, failed to identify unassessed facts regarding the review of the preventive measure. Consequently, the court rejected the request for re-evaluation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011; An appeal against a conviction for preventive measures is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify factual circumstances requiring a new evaluation of the measure's necessity.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEIER VITTORIA SHARON nato a REGGIO CALABRIA il 27/03/1978 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 19/12/2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione appellata da Vittoria Sharon Beier, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; Ritenuto che con il ricorso si propone un motivo di censura del tutto generico, in quanto nel proporre questione di fatto non dedotta tra i motivi di appello, non indica alcuna specifica circostanza non valutata che consenta di verificare la prospettata carenza di rivalutazione dopo l'applicazione della misura di prevenzione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consiglier Il