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Ordinanza — n. 33355/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33355/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33355/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENCIARELLI GIOVANNI nato a CITERNA il 18/10/1965 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;-- - t Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 10/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a Giovanni Cenciarelli; Ritenuto che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 - 01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33355/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;-- - t Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 10/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a Giovanni Cenciarelli; Ritenuto che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 - 01);

Parole chiave

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azione di contestazione diritto dello sport domanda di ricusazione violazione dell'obbligo di fedeltà impugnazione della cancellazione declinatoria di competenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENCIARELLI GIOVANNI nato a CITERNA il 18/10/1965 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;-- - t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 10/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a Giovanni Cenciarelli; Ritenuto che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 - 01);

Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito delle condotte oggettivamente incompatibili con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa, in particolare formulando apprezzamenti alternativi a quelli del giudice di merito sui contenuti della querela sporta da Lorenzo Birettoni per le minacce subite dal condannato e prospettando argomentazioni di mero dissenso rispetto alle dettagliate motivazioni che hanno preso in esame tutte le considerazioni difensive e che le hanno confutate con un percorso logico lineare ed esaustivo;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Ori" I estensore