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Ordinanza — n. 33351/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because the prisoner failed to use a registered defense attorney after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by a prisoner without a registered defense attorney. The material facts show the appeal and the contested supervision order were both dated after August 3, 2017, when legislation removed the right of prisoners to file appeals personally. The court ruled that since the law now mandates representation by a qualified lawyer for all such appeals, the unrepresented filing violated procedural requirements and was therefore rejected.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by convicted persons after the 2017 reform are inadmissible unless submitted by a registered defense attorney.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility prisoner defense attorney requirement law 103/2017 reform de plano rejection Cassazione supervision appeal censura formulata in modo carente diritto a un difensore ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA ANANIO nato a NUORO il 28/08/1983 avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Ananio Manca il 07/05/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto a mezzo dell'Ufficio matricola del carcere dove è detenuto, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari in data 22/10/2024. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consiglier,9 estensore Il P e ent