Cassation court dismisses appeal against appellate court's rejection of criminal continuance claim due to lack of proven single criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Lecce Court of Appeal's rejection of the request for criminal continuance. The appellant argued the lower court failed to identify a single criminal design, but the court found the appellate judge correctly assessed that repeated offenses over eight years indicated habitual behavior rather than a unified plan. Consequently, the court ruled that mere similarity in protected legal interests and temporal sequence does not suffice to establish continuance without concrete proof of a specific criminal project.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuance requires proof of a single criminal design, not merely the homogeneity of protected legal interests or the temporal sequence of acts, and the burden of proof rests on the prosecution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACIRIGNOLA ANDREA nato a CAMPI SALENTINA il 22/09/1977 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16/04/2025, con la quale la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Andrea Lacirignola, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha accertato gli indici rivelatori dell'unico disegno; che in realtà il ricorrente lamenta un'insussistente carenza di motivazione a fronte del fatto della valutazione da parte del giudice dell'esecuzione degli elementi emergenti dalla ricostruzione dei fatti contenuti nelle sentenze di cognizione, apprezzati con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso e ha evidenziato l'assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso, infine concludendo che la ripetizione di diverse condotte delittuose nell'arco temporale di otto anni, molte delle quali nemmeno prevedibili nel 2000 all'epoca della commissione del primo fatto e diverse di esse occasionate da circostanze contingenti e casuali (così le ripetute violazioni in tempi diversi delle misure di prevenzione), faceva ritenere ricorrente un'ipotesi di abitualità piuttosto che di continuazione; che doveva, quindi, ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e osservarsi che non è sufficiente la mera omogeneità dei beni giuridici tutelati e la sequenza delle condotte in un determinato arco temporale, né l'accertamento dell'identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peq,;
P.Q.M.
t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Con,siglitr