Ordinanza — n. 33348/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLABENE GIOVANNI nato a BARI il 29/01/1985 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 15/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha revocato 315 giorni di liberazione anticipata nei confronti di Giovanni Ballabene; Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito della grave condotta illecita di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, negativamente apprezzata dal Tribunale di sorveglianza per il suo obiettivo disvalore e per la sua incompatibilità con i presupposti del beneficio della liberazione anticipata, condotta comunque accertata nei suoi contorni e nella sua protrazione temporale con sentenza irrevocabile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 d.P.R. n. 309/90; Ordinanza — n. 33348/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 15/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha revocato 315 giorni di liberazione anticipata nei confronti di Giovanni Ballabene; Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito della grave condotta illecita di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, negativamente apprezzata dal Tribunale di sorveglianza per il suo obiettivo disvalore e per la sua incompatibilità con i presupposti del beneficio della liberazione anticipata, condotta comunque accertata nei suoi contorni e nella sua protrazione temporale con sentenza irrevocabile;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLABENE GIOVANNI nato a BARI il 29/01/1985 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 15/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha revocato 315 giorni di liberazione anticipata nei confronti di Giovanni Ballabene; Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito della grave condotta illecita di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, negativamente apprezzata dal Tribunale di sorveglianza per il suo obiettivo disvalore e per la sua incompatibilità con i presupposti del beneficio della liberazione anticipata, condotta comunque accertata nei suoi contorni e nella sua protrazione temporale con sentenza irrevocabile;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Con,igljge e