Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding prefigurative re-evaluation of evidence in criminal negligence cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by De Luca Tommaso inadmissible, confirming the lower court's conviction for negligent homicide. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the victim's conduct and the driver's speed, but the Court ruled such arguments are prefigurative and lack specific identification of procedural errors. Consequently, the Court upheld the original finding that the victim acted prudently in a well-lit area, rejecting the claim for a new assessment of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible when they seek a prefigurative re-evaluation of evidence without identifying specific logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA TOMMASO nato a NAPOLI il 22/06/1990 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 8.03.2016, che aveva condannato De Luca Tommaso alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art.'589, commi 1 e 2, cod. pen. L'imputato ricorre avverso detta sentenza lamentando il vizio di motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione della prova posta a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato circa la condotta di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 2W ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità poiché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Per converso, la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche, ha confermato la pronuncia di responsabilità in capo al De Luca sulla base delle diverse emergenze processuali acquisite agli atti. In particolare, è stata valorizzata l'elevata velocità a cui il veicolo veniva condotto (110/130 km/h) e la circostanza che la figlia della vittima avesse visto la moto che stava impennando prima dell'investimento.
Gli elementi indicati, uniti alle valutazioni svolte dal consulente tecnico che ha descritto il tratto stradale interessato dall'incidente come ben illuminato, hanno indotto i giudici di secondo grado, con argomentazioni logiche, a ritenere escluso il concorso di colpa della vittima che, seppure attraversava la carreggiata lontano dalle strisce pedonali, manteneva comunque una condotta prudente trovandosi in orario notturno ed in un punto di strada ben visibile ed illuminato (pag. 5).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i