Italian Court dismisses appeal on theft conviction, ruling possession established crime consummated despite police arrest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Paolone Pasquale inadmissible regarding his theft conviction. The appellant argued for attempted theft and rejected generic mitigating circumstances, but the court found the crime consummated because the defendant had already secured possession of the stolen goods before police intervention. The court upheld the lower court's discretionary choice not to apply the prevailing effect of mitigating factors due to the defendant's persistent criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 n. 5 cod. pen.; Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; The crime of theft is consummated upon obtaining autonomous and effective possession of the stolen goods, even if brief, and the court's discretionary assessment of mitigating circumstances is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paolone Pasquale nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/09/1992 avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 27.03.2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato Paolone Pasquale colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 5, 61 n. 5 cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per essersi impossessato, in concorso con persona ignota, di circa 1.500 giunti metallici del valore di circa 6.000 euro.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc. pen, in riferimento alla mancata derubricazione nell'ipotesi autonoma del delitto tentato; mancata motivazione in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa derubricazione nella fattispecie tentata, la doglianza è manifestamente infondata.
Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'imputato aveva già caricato sul furgone i secchi contenenti i giunti acquisendo, anche se per breve tempo, una autonoma signoria sui predetti beni. L'intervento della polizia giudiziaria è avvenuto in momento successivo all'impossessamento, quando l'imputato si era già dato alla fuga. La Corte territoriale, pertanto, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, dopo essersi impossessato di un bene, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266).
La giurisprudenza richiamata dalla difesa (Cass. S.U. n. 52117 del 17 luglio 2014) riguarda la diversa ipotesi del furto commesso all'interno di supermercati con monitoraggio continuo, non applicabile al caso in esame. 3.2 Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo concernente le attenuanti generiche. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).
In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Nella fattispecie, la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, evidenziando la perseveranza nell'illecito, dimostrata dal precedente penale specifico (furto in abitazione commesso nel 2022), dimostrativo di una particolare inclinazione a commettere reati contro il patrimonio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il consi