Ordinanza — n. 33337/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANCHEV DANCHO KALINOV nato il 14/01/2005 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 26.11.2024 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha ridotto la pena inflitta a DancheN DarRko Kalinov ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33337/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e 62 bis cod.pen. con conseguente erronea applicazione della pena. La difesa ha depositato memoria difensiva.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANCHEV DANCHO KALINOV nato il 14/01/2005 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 26.11.2024 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha ridotto la pena inflitta a DancheN DarRko Kalinov ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod.pen.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e 62 bis cod.pen. con conseguente erronea applicazione della pena. La difesa ha depositato memoria difensiva.
3. Il ricorso é inammissibile. Con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata atteso che già il giudice di primo grado ha applicato dette circostanze ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate. Con riguardo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, nuovamente la censura non si confronta con la sentenza impugnata che ne ha escluso la concessione, tenuto conto dell'elevato coefficiente di propensione delittuosa che preclude un giudizio prognostico favorevole. Quanto all'esclusione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., la questione non è stata devoluta con l'atto di appello sicché la censura in quanto nuova è inammissibile.
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,- il