Ordinanza — n. 33336/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCU GHEORGHE (CUI 01BTOF8) nato il 09/05/1974 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 24.9.2024 che aveva condannato Marcu Gheorghe alla pena ritenuta di giustizia in relazione a due episodi di tentato furto aggravato in due esercizi commerciali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33336/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCU GHEORGHE (CUI 01BTOF8) nato il 09/05/1974 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 24.9.2024 che aveva condannato Marcu Gheorghe alla pena ritenuta di giustizia in relazione a due episodi di tentato furto aggravato in due esercizi commerciali.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo, la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità della pena irrogata.
3. Il motivo é inammissibile. Ed invero la censura é riproduttiva di analoga doglianza mossa con l'atto di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata che, con motivazione scevra da contraddizione e non manifestamente illogica, ha puntualmente dato conto che la pena base é stata determinata in misura superiore al minimo edittale (ed in ogni caso inferiore alla media), considerando lo stadio avanzato dei due tentativi.
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.9