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Ordinanza — n. 33333/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming illogical denial of generic mitigating circumstances due to partial restitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33333/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's denial of generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued that partial restitution of stolen goods constituted a collaborative attitude warranting leniency, but the court found his criminal profile and the timing of the restitution insufficient. The decision emphasizes that appellate courts need only reference decisive elements when evaluating mitigating factors, making the lower court's reasoning immune to review.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; In sede di legittimità, il giudice di merito può escludere le circostanze attenuanti generiche basandosi su un solo elemento preponderante della personalità del colpevole, rendendo la motivazione insindacabile se non contraddittoria.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court review partial restitution criminal profile assessment inadmissible appeal false dichiarazioni senza giuramento verdetto di colpevolezza facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett.
Art. 133 cod. pen.
Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 133 cod. pen
Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mauceri Giuseppe nato a SIRACUSA il 22/01/1975 avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 18.12.2024, in riforma della sentenza pronunciata in data 29.05.2018 dal Tribunale di Siracusa, ha rideterminato la pena nei confronti di Mauceri Giuseppe in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624-625 n. 4 cod.pen..

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod.proc.pen., per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe analizzato la posizione processuale dell'imputato in modo carente e illogico, non valorizzando il corretto comportamento collaborativo, consistito nella restituzione di parte della refurtiva. 3.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'allarmante profilo personologico dell'imputato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, evasione e reati in materia di stupefacenti e rilevando che il comportamento collaborativo dell'imputato non si reputa tale, avendo il Mauceri restituito parzialmente la refurtiva, tra l'altro in un momento in cui lo stesso era già stato individuato quale autore del reato. Tale motivazione risulta immune da vizi logico-giuridici e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso si risolve, pertanto, in una mera richiesta di rivalutazione nel merito, inammissibile in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il cons