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Ordinanza — n. 33330/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal grounds via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities. The appellant, Vinotti Romina, challenged the appellate court's sentence reduction under a plea agreement, arguing a lack of motivation regarding the statutory grounds for acquittal. The court ruled that the procedural waiver of acquittal grounds inherent in the plea agreement precludes any subsequent challenge on that specific legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The waiver of acquittal grounds under a plea agreement renders any subsequent cassation appeal concerning those grounds inadmissible due to the preclusive effect of the party's discretionary power.

Parole chiave

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plea agreement waiver acquittal grounds cassation inadmissibility procedural preclusion sentence reduction appeal domanda d'asilo di rom facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Vinotti Romina, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena a lei inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione in relazione ai reati a lei ascritti, denunciando con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla carenza di presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4000.
art. 599 bis cod. proc. pen
pen., il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile, perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena a lei inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione in relazione ai reati a lei ascritti, denunciando con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla carenza di presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINOTTI ROMINA nato a SOMMA LOMBARDO il 17/09/1980 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Vinotti Romina, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena a lei inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione in relazione ai reati a lei ascritti, denunciando con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla carenza di presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

2. La censura è inammissibile. Ed invero, nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile, perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigl stensor