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Ordinanza — n. 33329/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity of grounds regarding lack of motivation on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giorgashvili Giorgi's appeal inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant argued for a lack of motivation concerning criminal liability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the complaint merely evocative without specific factual or legal assertions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal based on the generic allegation of a lack of motivation is inadmissible if it fails to provide a precise exposition of the facts or legal reasons requiring verification.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility lack of motivation appeal criminal liability declaration Article 129 Code of Criminal Procedure Article 606 Code of Criminal Procedure revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando un unico motivo con cui deduce ex art. 606, lett.
Art. 129 c.p.p.
la mancanza o l'illogicità della motivazione in punto di penale responsabilità relativamente all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod proc.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGASHVILI GIORGI (CUI 05IGNLR) nato il 19/02/1979 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 15 aprile 2025 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 12 giugno 2024 aveva ritenuto Giorgashvili Giorgi responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n 2, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando un unico motivo con cui deduce ex art. 606, lett.

e) cod.proc.pen. la mancanza o l'illogicità della motivazione in punto di penale responsabilità relativamente all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod proc. pen.

3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Rv. 246980).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il