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Ordinanza — n. 33328/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic penalty for repetitive grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal against the Court of Appeal's traffic penalty inadmissible. The appellant raised five grounds regarding the breathalyzer's calibration, the timing of alcohol consumption, and the refusal of a technical expert's opinion. The court rejected these arguments as repetitive of previous appellate decisions or manifestly unfounded due to the lack of new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already decided in the appellate judgment or if they are manifestly unfounded without new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds breathalyzer calibration alcohol consumption timing technical expert opinion franco tiratore perseguimento penale per truffa pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. d) cod.proc.pen.
Petrarulo, ovvero alla perizia tecnico tossicologica d'ufficio; con il quarto, la violazione ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Petrarulo, ovvero alla perizia tecnico tossicologica d'ufficio; con il quarto, la violazione ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Petrarulo, ovvero alla perizia tecnico tossicologica d'ufficio; con il quarto, la violazione ex art. 606 lett.
Art. 131 bis cod.pen.
per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e la violazione dell'art.
Art. 186, comma 2, C.d.S.
é stata espressamente subordinata alla derubricazione del fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S., assunto che nella specie non ha trovato accoglimento.
art. 131 bis cod.pen
per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAFFANO FRANCO nato a TORINO il 04/09/1958 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 27.04.2023, ha rideterminato la pena nei confronti di Traffano Franco per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

c) e 2 bis, D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285, in mesi 5 di arresto e C 1.400,00 di ammenda, sostituendo poi la pena detentiva con quella pecuniaria, per una pena complessiva pari a C 38.900,00 di ammenda.

2. L'imputato ricorre avverso detta sentenza proponendo cinque motivi di ricorso. Con il primo, deduce la violazione di norme processuali in riferimento alla nullità e/o inutilizzabilità dei risultati ottenuti con l'etilometro utilizzato; con il secondo il vizio di motivazione in relazione alla regolarità del test dell'etilometro; con il terzo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sul diniego della parziale rinnovazione dibattimentale in riferimento al parere del consulente di parte Dott. Petrarulo, ovvero alla perizia tecnico tossicologica d'ufficio; con il quarto, la violazione ex art. 606 lett.

d) cod.proc.pen. per la mancata assunzione di prova decisiva di cui al precedente motivo; con il quinto motivo, la violazione di legge in ordine alla prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine al fatto contestatogli.

3. L'imputato ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti. In via subordinata deduce la violazione ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e la violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione.

4. Il ricorso é nel suo complesso inammissibile. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto reiterativi delle medesime doglianze mosse in appello cui la Corte di merito ha risposto esaustivamente. Ed invero la sentenza impugnata, con argomentazioni logiche ha precisato che la taratura dell'apparecchio utilizzato rientra nelle operazioni di controllo periodico a cui l'etilometro deve essere sottoposto per legge cui nella specie lo strumento risulta essere stato sottoposto.

Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati avendo la Corte di appello disatteso quanto affermato dal consulente di parte, poiché il lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del sinistro e le due misurazioni effettuate con l'etilometro portano a ritenere che l'assunzione dell'alcool sia avvenuta poco prima del sinistro.Il quinto motivo é assorbito. Manifestamente infondato è il motivo aggiunto, atteso che la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. é stata espressamente subordinata alla derubricazione del fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S., assunto che nella specie non ha trovato accoglimento.

5. In conclusione, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così