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Ordinanza — n. 33327/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to cite reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33327/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the first-instance court's reasoning regarding sentencing and alternative penalties, but the court found these arguments repetitive of issues already properly addressed by the lower courts. Consequently, the decision was rejected because the appeal lacked specific legal citations and a critical analysis of the lower court's explicit arguments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower courts without providing a specific legal critique or citing the relevant parts of the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds failure to cite reasoning repetitive arguments court costs and fine alibi allegazioni d'asilo contraddittorie asilo di curdi siriani

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) e e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
In particolare, per erronea applicazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen., e mancanza di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Art. 56, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen.
Con sentenza emessa in data 28.01.2025, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 16.01.2024, che condannava Arcuri Alessio per il delitto di cui all'art. 56, 624, 625 n.2 e 7 cod.pen 2.
art. 545 bis cod.proc.pen
In particolare, per erronea applicazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen., e mancanza di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Arcuri Alessio nato a PINEROLO il 03/01/1993 avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa in data 28.01.2025, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 16.01.2024, che condannava Arcuri Alessio per il delitto di cui all'art. 56, 624, 625 n.2 e 7 cod.pen 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

c) e e) cod.proc.pen., deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte d'Appello avrebbe richiamato "per relationem" le motivazioni della sentenza di primo grado, omettendo di valutare i motivi di gravame. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In particolare, per erronea applicazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen., e mancanza di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, rispondendo puntualmente ai motivi di gravame ( riguardanti la recidiva, l'entità della pena discostata dal minimo edittale e il diniego delle sanzioni sostitutive) hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza, del perché hanno ritenuto che il reato accertato si ponesse nel solco della pericolosità già ampiamente dimostrata, in ragione dei numerosi precedenti giudiziari specifici, espressivi di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti, culminata con la carcerazione sino a pochi mesi prima del fatto.

Per le stesse ragioni hanno confermato l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio e l'inidoneità delle sanzioni sostitutive alla rieducazione. Il ricorso, privo di specificità rispetto alle espresse argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, risulta pertanto inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il cons