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Ordinanza — n. 33322/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court revoking habitual offender status and ordering work house assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, upholding the Bologna Court of Appeal's decision to revoke the habitual offender declaration and impose a work house assignment. The appellant argued for legal qualification errors and denied generic mitigating circumstances, but the court confirmed the entry into a private kindergarten constituted theft under Article 624-bis of the Penal Code. The court rejected the claim for leniency because the defense's assertion of spontaneous responsibility was contradicted by the appellant's denial during the search, and the implicit rejection of mitigation was properly reasoned.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 61, 624 bis, 625 cod. pen.; The entry into a private kindergarten for theft constitutes the crime of theft; generic mitigating circumstances are implicitly denied when the appellate court adequately justifies the rejection of sentence mitigation based on aggravating factors.

Parole chiave

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theft private residence habitual offender revocation work house assignment generic mitigating circumstances manifestly unfounded appeal responsabilità penale dei minori ritardo ingiustificato dell'azione penale procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
In particolare i giudici di secondo grado hanno sostenuto, con deduzioni non illogiche ed esaustive, che la condotta posta in essere dall'imputato integrasse l'ipotesi di reato di cui all'art. 624 bis cod.
Art. 61 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
In particolare i giudici di secondo grado hanno sostenuto, con deduzioni non illogiche ed esaustive, che la condotta posta in essere dall'imputato integrasse l'ipotesi di reato di cui all'art. 624 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Rv. 273633
Sez. 1, n.12624 de/12/02/2019, Rv.275057
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITRANO FRANCESCO nato a BRINDISI il 10/10/1969 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del Il2D24, ha disposto la revoca della dichiarazione di delinquente abituale e dell'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di due anni nei confronti di Mitrano Francesco, confermando nel resto la pronuncia di condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 61, comma 1, n. 5, 624 bis, 625 comma 1, n. 2 cod. pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo ed il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto; con il terzo motivo, vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. Il primo ed il secondo motivo sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corrette argomentazioni giuridiche, dalla Corte territoriale. In particolare i giudici di secondo grado hanno sostenuto, con deduzioni non illogiche ed esaustive, che la condotta posta in essere dall'imputato integrasse l'ipotesi di reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., poiché il Mitrano, per appropriarsi della refurtiva, si era introdotto nella scuola primaria e, in particolare, in zone dell'asilo connotate da particolare riservatezza e accessibili solo previo consenso del gestore.

La pronuncia è in tal senso conforme alla giurisprudenza di legittimità elaborata sul punto secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Rv. 273633). Il terzo motivo é manifestamente infondato.

La Corte di merito, nel confermare il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado, non ha espressamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche su cui invece si é pronunciata la sentenza del primo giudice. Tuttavia la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta) (Sez. 1, n.12624 de/12/02/2019, Rv.275057).

Peraltro la circostanza valorizzata dalla difesa nell'odierno ricorso secondo cui il Mitrano avrebbe riconosciuto spontaneamente la propria responsabilità al momento del primo contatto con le Forze dell'Ordine é sconfessata dalla circostanza di cui dà conto la sentenza impugnata secondo cui all'atto della perquisizione lo stesso aveva negato di essere in possesso della refurtiva.

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos