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Ordinanza — n. 33319/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal signature by defendant violating mandatory defense counsel requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for defense counsel signatures under the amended procedural code. The court rejected the constitutional challenge arguing that requiring legal representation does not limit defensive rights and falls within legislative discretion. Consequently, the appeal was dismissed and the defendant ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The requirement for defense counsel to sign cassation appeals renders personal signature by the accused inadmissible, as this procedural rule does not infringe upon constitutional rights to defense.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature requirement defense counsel mandate procedural code amendment constitutional challenge rejection testimone a carico perseguimento penale per diffamazione azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n.
Art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Legge n. 103 del 2017
come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano.
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod.
art. 444 cod.proc.pen
Naji Khalid propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 17.4.2025 dal Tribunale di Torino con il quale il medesimo é stato condannato ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJI KHALID (CUI 01DYG3Z) nato il 20/06/1972 avverso la sentenza del 17/04/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Naji Khalid propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 17.4.2025 dal Tribunale di Torino con il quale il medesimo é stato condannato ex art. 444 cod.proc.pen. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod.pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Peraltro è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre