Cassation court dismisses appeal regarding prescription limits, confirming conviction for tax fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a conviction for tax fraud. The appellant argued that the statute of limitations had expired based on specific articles of the penal code, but the court calculated the limitation period by adding one year and six months for the crime's timeframe plus 64 days for the COVID-19 suspension. Consequently, the court determined that the offense was not prescribed at the time of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 160, 161 cod. pen.; Art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18: The statute of limitations for criminal offenses is extended by specific periods for crimes committed during certain timeframes and further extended by days corresponding to the duration of the COVID-19 suspension period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO MATTEO nato a REGGIO CALABRIA il 20/06/1979 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 24.5.2021 che aveva condannato Iannò Matteo alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 4000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs n. 285 del 1992.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157, 160 e 161 cod.pen. con riguardo alla richiesta di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero tenuto conto che il reato per cui si procede è stato commesso in data 11.11.2018, al termine massimo di prescrizione di cinque anni va sommato il periodo di un anno e sei mesi ai sensi della legge n. 103 del 2017 (trattandosi di reato commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019), cui si aggiunge l'ulteriore periodo di giorni 64 quale " sospensione covid" ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di talché alla data della pronuncia della Corte d'appello al 10 aprile 2025 il reato de quo non era prescritto.
4. Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il