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Ordinanza — n. 33317/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drunk driving due to lack of specific evidence regarding breathalyzer malfunction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33317/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Giovanni Marrapodi for driving under the influence. The appellant argued that the breathalyzer was uncalibrated and its receipt dates were inconsistent with the crime date, yet the court found these generic complaints insufficient without concrete proof of malfunction. The decision rests on the principle that procedural defects in the device's maintenance do not automatically invalidate the results absent specific evidence of error.

Regesto Legislator

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Art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada; Art. 125, 192, 546 c.p.p.: The absence of homologation or revision data in the police report does not render the breathalyzer result inadmissible, and the appellant must provide specific evidence of malfunction rather than merely citing discrepancies in dates or generic doubts about the device's reliability.

Parole chiave

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drunk driving appeal breathalyzer calibration procedural defect evidence admissibility alcohol level measurement deposizione inattendibile impugnabilità della decisione di rinvio ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada
Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 546, n. 1, lett. e) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini
Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi
Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Marrapodi Giovanni nato a LOCRI il 28/05/1977 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Locri del 26 settembre 2024, che aveva dichiarato Marrapodi Giovanni responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett.

c) e comma 2 sexies del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver condotto l'autovettura Audi Q5 in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1,63 g/I, con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, n. 1, lett.

e) c.p.p. in relazione agli artt. 186, comma 2, lett.

c) e comma 2 sexies D.Igs. 285/92, per manifesta illogicità del percorso argomentativo e travisamento della prova. In particolare, Il ricorrente sostiene che l'apparecchio utilizzato per misurare il tasso alcolemico non era correttamente omologato né sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla legge. I giudici di primo e secondo grado si sono limitati a citare generiche dichiarazioni dei testimoni della polizia giudiziaria, i quali hanno riferito solo che il dispositivo era sicuramente revisionato, senza fornire alcuna documentazione specifica sulla data di revisione o sulle verifiche effettuate.

Manca inoltre il prescritto libretto metrologico. L'elemento più significativo è la discrepanza tra la data del fatto contestato (7 dicembre 2019) e quella riportata sugli scontrini dell'etilometro (7 dicembre 2020). Secondo il ricorrente, questa discrasia di un anno intero non può essere giustificata come semplice "mancata sincronizzazione" - come sostenuto dalla Corte d'appello - ma dimostra un malfunzionamento del dispositivo che ne compromette completamente l'affidabilità. Di fronte a questi vizi tecnici, gli altri elementi riportati nel verbale (alito vinoso, linguaggio sconnesso) risultano insufficienti a dimostrare con certezza il superamento della soglia legale di 1,5 g/I, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello.

Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza per violazione di legge e travisamento della prova.

3. Il ricorso è manifestamente infondato Secondo quanto affermato in plurime pronunce di questa Sezione, il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa- nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsí , nell'allegazione di un qualche elemento utile a contestare il funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032;

Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189 ). Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza da cui desumere il sospetto di malfunzionamento, limitandosi a formulare generiche doglianze, a fonte del dato evidenziato in sentenza della intervenuta revisione dell'apparecchio, attestata dai testimoni. Quanto alla rilevata discrasia tra la data del commesso reato e quella riportata negli scontrini, la motivazione della Corte territoriale è del tutto congrua e logica e la parte si è limitata a riproporre le relative doglianze senza un previo, necessario confronto con essa.

E' stato ben evidenziato in sentenza come la discrasia tra gli orari indicati negli scontrini e quelli indicati a verbale costituivano mero errore in relazione al solo aggiornamento della data, che evidentemente di per se non influisce sulla idoneità dello strumento nella rilevazione del tasso alcolemico. Del tutto correttamente poi il giudice territoriale ha valorizzato il rilievo fornito dai verbalizzanti ad una serie di indizi sintomatici dello stato di ebbrezza. Orbene se il coacervo di tali elementi sintomatici non consente, da solo, l'accertamento del superamento di una determinata soglia di tasso alcol emico, nondimeno costituisce riscontro all'unico risultato utile oggettivamente acquisito 4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 set