Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds and procedural defects in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Bubakar Atap inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the denial of substitute penalties, but the Court found these arguments generic and lacking specific legal reasoning. The Court ruled that the lower court's factual findings on the defendant's criminal history and lack of consent for substitute measures were legally sound and beyond review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic grounds or procedural defects already adequately examined by the trial court are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bubakar Atap (cui 05j8toi) nato in GAMBIA il 01/01/1995 avverso la sentenza del 27/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa in data 275.02.2025, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 16.09.2024, che condannava Bubakar Atap per il delitto di cui all'art. 624 bis cod.pen.
2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod.proc.pen., deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod.pen. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 20 bis cod.pen. e 545 bis cod.proc.pen., nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, e in subordine, della semilibertà sostitutiva. 2.3 La difesa dell'imputato ha depositato memoria.
3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati che di fatto sorreggono le richieste. 3.1. Sul primo motivo di ricorso, circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche considerate le modalità del fatto e la personalità dell'imputato, il quale risultava gravato da precedenti penali specifici, anche con diverse generalità. 3.2. Quanto al secondo motivo, afferente all'applicazione della pena sostitutiva e in particolare quelle previste dall'art. 20 bis cod.pen., i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno adeguatamente motivato il diniego in quanto, nel caso di specie, difetta il consenso espresso dell'imputato, ovvero la procura ad hoc rilasciata al difensore istante ( specificamente riferita alla richiesta o al consenso alle sanzioni sostitutive).
L'art. 598 bis, co. 1 bis, cod.proc.pen., prevede che " Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato (Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023 - Rv. 286137 - 01).
Per gli stessi motivi, risulta inammissibile la richiesta di semilibertà sostitutiva ugualmente formulata nell'atto di appello.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025