Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of rejected second-instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without critical engagement. The appellant challenged the conversion of detention to a fine and the finding of intoxication, but the lower court had already addressed these points with specific reasoning regarding alcohol test results and the burden of proof. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary novelty required for admissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it reiterates grounds already rejected in the second instance without providing new arguments or a critical analysis of the reasoning used.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLI PAOLO nato a BRESCIA il 31/07/1972 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Magli Paolo propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del 20 gennaio 2025 con cui la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha convertito la pena detentiva di mesi due di arresto nella corrispondente pena pecuniaria di euro 6000,00, così determinando la pena complessiva in euro 6800,00 di ammenda.
2. Il ricorso deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.
e) rispetto allo stato di ebbrezza dell'imputato al momento del sinistro nonché la prescrizione del reato contestato. Il primo motivo é inammissibile. Ed invero è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). Nella specie la Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha ritenuto che il ricorrente si trovasse in stato di ebbrezza, rilevando l'esito della misurazione del tasso alcolennico tramite alcoltest e ciò anche nel caso in cui la prima prova abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell'alcol nell'organismo abbia uno sviluppo decrescente. Pacifico è, del resto, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento" (Sez. 7, n. 45385 del 21/11/2024;
Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015„ Rv. 264716; Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Rv. 263725; cfr., anche Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Rv. 261573). Dunque, in un caso come quello che ci occupa l'asserto secondo il quale il tempo trascorso per far luogo alla prova aveva implementato il tasso alcolico nell'organismo, che al momento della guida sarebbe stato inferiore ai parametri di legge, non vale più di una mera congettura, sfornita di qualsivoglia attendibilità in assenza di elementi concreti tali da disattendere le risultanze dell'accertamento strumentale.
In conseguenza della inammissibilità della prima censura e quindi della mancata instaurazione del rapporto processuale, non può essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
3. In conclusione il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co