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Ordinanza — n. 33312/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against plea bargain sentences for procedural inadmissibility and logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued that the lower court's reasoning was contradictory and illogical, but the court held that such grounds do not meet the statutory requirements for challenging a plea agreement. Consequently, the appeals were rejected without a merits review, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general contradictions or illogicality, and must be declared inadmissible de plano without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility contradictory reasoning manifest illogicality de plano declaration court costs award Cassation procedure perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, con un unico atto ricorrono avverso detta sentenza lamentando, con l'unico motivo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Va altresì ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod.proc.pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicato a Berescu Florin, Catola Narcisa e Trandafir Romeo ex art. 444 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERESCU FLORIN nato il 10/02/1991 CATOLA NARCISA nato il 06/06/1983 TRANDAFIR ROMEO nato il 15/04/1991 avverso la sentenza del 12/03/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicato a Berescu Florin, Catola Narcisa e Trandafir Romeo ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di mesi otto, giorni 20 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa con pena sospesa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 493 ter cod . proc. pen.

2. Gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, con un unico atto ricorrono avverso detta sentenza lamentando, con l'unico motivo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen..

3. I ricorsi sono inammissibili. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza sicché la censura non rientra tra quelle per i quali è proponibile l'impugnazione.

4. Va altresì ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 settembre 2025 stensore