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Ordinanza — n. 33306/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33306/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33306/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Marsella Stefano nato a MANDURIA il 07/05/1979 avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi nei confronti di Marsella Stefano che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 5, 6 e 7 bis cod. pen., condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e euro 400,00 di multa. 2.12imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando, con un unico motivo, la contraddittorietà, nonché la manifesta illogicità, nella motivazione in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'arti. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33306/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di princìpi illustrati dalla giurisprudenza; il mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è fondato su motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.

Parole chiave

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responsabilità penale accusa penale verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori imputazione per reati di stupefacenti ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In particolare, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Marsella Stefano nato a MANDURIA il 07/05/1979 avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi nei confronti di Marsella Stefano che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 5, 6 e 7 bis cod. pen., condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e euro 400,00 di multa. 2.12imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando, con un unico motivo, la contraddittorietà, nonché la manifesta illogicità, nella motivazione in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'arti. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). I giudici del gravame del merito a foglio 3 e 4, hanno ritenuto non fondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, sia in considerazione del comportamento abituale dell'imputato, dal momento che risultano dal certificato penale due condanni irrevocabili per furto, una per sette rapine e un'altra per tentata rapina, sia perché è da escludersi la irrisorietà del danno, dal momento che il valore complessivo dei beni ammonta a euro 700, con corrispondente danno che non può certo essere ritenuto esiguo .

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di princìpi illustrati dalla giurisprudenza; il mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è fondato su motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.

4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna delgi ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere est