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Ordinanza — n. 33299/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claim regarding minimum penalty application and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judge erred in applying the minimum penalty and failed to properly weigh aggravating versus mitigating circumstances. The court rejected this, noting that the lower court already applied a mitigating circumstance equivalent to an aggravating one, making further reduction impossible without violating legal principles, and confirmed the overall sentence was legally reduced.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if manifestly unfounded, and the appellate court may reduce the penalty by a lesser amount than the first instance if it recognizes additional mitigating circumstances, provided the total sentence is diminished and the decision is adequately motivated.

Parole chiave

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manifestamente infondato inammissibilità ricorso minimo della pena reformatio in peius circostanza attenuante errore di valutazione spese processuali facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIA DOMENICO nato a CATANIA il 07/07/1997 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 16.5.2019 che aveva condannato Sala Domenico alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata applicazione del minimo della pena. Si censura la sentenza impugnata in quanto nel ritenere che la determinazione della pena da parte del giudice di primo grado sia stata frutto di un errore (e ciò in quanto non avrebbe dovuto applicare l'attenuante in equivalenza all'aggravante contestata individuando altresì una pena base inferiore) giunge alla determinazione di una pena ridotta ma in misura inferiore in ragione dell'errore.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. La Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha dato conto che l'imputato aveva già ricevuto un trattamento sanzionatorio che, seppur riformato, era già pro reo, da ciò l'impossibilità di ridurre ulteriormente la pena. Quanto alla riduzione per le concesse circostanza attenuanti generiche é avvenuta nel minimo tenuto conto dell'errore che ha fatto il primo giudice nella determinazione della pena che ha comportato l'irrogazione di una pena illegale. Va a riguardo richiamato il principio secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, avendo riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante, operi una minore riduzione per le già applicate attenuanti generiche, purchè l'entità della pena complessiva irrogata risulti diminuita e la decisione sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 5 , n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107).

4. Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec