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Ordinanza — n. 33297/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism proof, ruling administrative penalty records suffice without judicial conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address his defense regarding the proof of the prior traffic violation required for recidivism. The court rejected this claim, holding that a prior administrative penalty record constitutes sufficient proof of the previous offense without needing a prior judicial conviction.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.; Recidivism is established by any proof of a prior violation, not requiring a prior judicial conviction, provided the defendant offers no contrary evidence.

Parole chiave

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criminal recidivism administrative penalty proof of prior offense inadmissible appeal judicial conviction requirement asserzione difendibile in dubio pro debitore allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.
Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024
Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025
286200 Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOLUTA VIOREL VASILE nato il 06/03/1980 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Chieti, con cui Boboluta Viorel Vasile è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992, e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza della contravvenzione contestata, assumendo che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con la doglianza difensiva secondo cui difetterebbe la prova del reato.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è reiterativo di analoga doglianza mossa con l'atto d'appello su cui la Corte di merito ha ampiamente motivato in conformità con i principi elaborati da questa Suprema Corte. Va invero ribadito in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile, essendo sufficiente un qualunque elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732).Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha richiamato il contenuto del verbale' di contestazione datato 12 novembre 2019 per analoga violazione al codice della strada in cui era incorso il ricorrente, ed ha dato atto che l'imputato non aveva dato la prova della presentazione di un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione ovvero di una richiesta di oblazione.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,