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Ordinanza — n. 33295/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33295/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were generic and lacked the required specific legal and factual arguments. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient elements for conviction and imposed an inadequate penalty, but these claims were not substantiated with precise references to the contested sentence's reasoning. The court ruled that without a point-by-point comparison between the appeal's arguments and the lower court's decision, the appeal fails to meet the essential requirement of a reasoned critique, resulting in dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 616 c.p.p.; The grounds of a cassation appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request, and a generic critique without a precise comparison to the contested decision renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific arguments reasoned critique requirement procedural penalty costs furto di lieve entità crimine commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPOLI EGIDIO nato a TARANTO il 16/11/1984 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lupoli Egidio propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso la sentenza del 26 novembre 2024 con cui la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza de locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art.624-bis, terzo comma, in relazione all'art.624, primo comma n.2, cod. pen, e lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa. Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 624 bis, comma 3, cod.pen. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen., assumendo che la Corte di merito non ha offerto elementi ritenuti fondanti una pronuncia di condanna e che inoltre deve ritenersi violato il principio di adeguatezza della sanzione penale.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto la censura prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso ovvero la critica argomentata al provvedimento.

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom