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Ordinanza — n. 33294/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33294/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARODI RENATO nato a LERMA il 29/06/1963 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria con sentenza in data 9.11.2019 aveva ritenuto Parodi Renato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen. ed, esclusa l'aggravante contestata, concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 105,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33294/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riattivazione del procedimento rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale riconsiderazione decisione pendente lite

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARODI RENATO nato a LERMA il 29/06/1963 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria con sentenza in data 9.11.2019 aveva ritenuto Parodi Renato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen. ed, esclusa l'aggravante contestata, concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 105,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost. con riguardo alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

3. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo il motivo è riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). Nella specie la decisione della Corte di appello reca congrua ed esaustiva motivazione in punto di responsabilità del ricorrente dando atto che il riconoscimento dell'autore del reato è stato compiuto grazie alle informazioni precise e dettagliate fornite dalla persona offesa, confortate da quanto riferito dalla teste Peccenini. Ed inoltre la censura sotto l'egida del vizio motivatorio si sostanzia in una sollecitazione ad una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

" Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso