Ordinanza — n. 33290/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERA DE LA CRUZ JULIO CESAR nato il 02/10/1996 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Vera De La Cruz Julio Cesar ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 3 ottobre 2024 dal locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione con riferimento all'erronea applicazione della fattispecie consumata in luogo di quella tentata) non è consentito in sede di legittimità, perché manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si veda la p. 6 sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33290/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres ente!.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERA DE LA CRUZ JULIO CESAR nato il 02/10/1996 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vera De La Cruz Julio Cesar ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 3 ottobre 2024 dal locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione con riferimento all'erronea applicazione della fattispecie consumata in luogo di quella tentata) non è consentito in sede di legittimità, perché manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si veda la p. 6 sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres ente!.