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Ordinanza — n. 33288/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33288/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINOTTI GIACOMO nato a ASTI il 16/05/1987 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Giacomo Vinotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti. Rilevato che l'unico motivo proposto (Mancanza di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33288/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena ricorso per cassazione motivi di cassazione condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Giacomo Vinotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo proposto (Mancanza di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINOTTI GIACOMO nato a ASTI il 16/05/1987 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giacomo Vinotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti. Rilevato che l'unico motivo proposto (Mancanza di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pridflnte r