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Ordinanza — n. 33287/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack merit in criminal sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33287/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Matteo Raseto's appeal inadmissible against a criminal conviction for a specific offense. Raseto argued regarding the lack of reasoning on penal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances, but the Court found these to be mere factual complaints already properly addressed by lower courts. Consequently, the appeal was rejected because the sentencing discretion was not arbitrary or illogically motivated.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or insufficient motivation are inadmissible in criminal proceedings if the lower court's reasoning adequately addressed the issues and the sentence was not arbitrary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints insufficient motivation sentencing discretion Italian criminal procedure attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Matteo Raseto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 15 settembre emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il locale Tribunale per il reato di cui all'art. 186, comma 2-sexies, d.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASETO MATTEO nato a GENOVA il 25/08/1990 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Matteo Raseto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 15 settembre emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il locale Tribunale per il reato di cui all'art. 186, comma 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio di motivazione relativamente alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato contestato; nonché relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3 e 4 sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; deve, inoltre, essere ricordato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr e