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Ordinanza — n. 33286/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts-only arguments are inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Pietro Brillante inadmissible regarding two aggravated theft convictions. The appellant argued for violation of law and defects in reasoning, but the court found these grounds constituted mere factual disputes rather than legal errors. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the scope of cassation review, which strictly examines legal application.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation based solely on factual disagreements or alternative interpretations of evidence are inadmissible as they exceed the scope of legal review.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Admissibility Factual Disputes Legal Review Scope Aggravated Theft motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRILLANTE PIETRO nato a ACERRA il 29/05/1990 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pietro Brillante ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 7 novembre 2022 dal Tribunale di Asti in ordine a due reati di furto pluriaggravato. Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi A e B) non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere do glianze in punto di fatto, nonché volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres te