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Ordinanza — n. 33285/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33285/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33285/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE GIUSEPPE nato a PRIOLO GARGALLO il 13/11/1976 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 19 ottobre 2023 dal locale Tribunale nei confronti di Giuseppe Anzalone per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33285/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione procedura di revisione ammende per infrazione procedurale censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE GIUSEPPE nato a PRIOLO GARGALLO il 13/11/1976 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 19 ottobre 2023 dal locale Tribunale nei confronti di Giuseppe Anzalone per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Prsifierte