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Ordinanza — n. 33284/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing reduction for generic mitigating circumstances in aggravated robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentencing reduction based on generic mitigating circumstances, arguing for violations of specific articles regarding aggravating factors and witness testimony. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court without new specific analysis.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the territorial court without specific comparison are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances aggravating factors witness testimony evaluation cassation admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 590-bis, commi 1, 2 e 8 cod. pen.
Art. 590-bis, comma 7 cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
pen, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'attenuante in oggetto ed omessa ed erronea valutazione dell'esame del teste Gevanesio; violazione dell'art. 62 n.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., nonché relativo vizio di motivazione ed omessa ed erronea valutazione dell'esame del teste Nobili; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché dell'art.
Art. 133 cod. pen.
con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché dell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
pen., nonché relativo vizio di motivazione ed omessa ed erronea valutazione dell'esame del teste Nobili; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEFUSCO MICHELE WALTER nato a POTENZA il 12/07/1975 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Michele Walter Montefusco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la pronuncia emessa il 28 novembre 2023 dal Tribunale di Novara per avere, in ragione del bilanciamento delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, commi 1, 2 e 8 cod. pen. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 590-bis, comma 7, cod. pen, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'attenuante in oggetto ed omessa ed erronea valutazione dell'esame del teste Gevanesio; violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione ed omessa ed erronea valutazione dell'esame del teste Nobili; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché dell'art. 133 cod. pen. per l'irrogazione di una pena che si discosta dal minimo edittale e per l'aumento della continuazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (per tutti i motivi si vedano i punti 4.1., 4.2 e 4.3. sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; deve, inoltre, essere ricordato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consiglie