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Ordinanza — n. 33282/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33282/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; ») udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sony Rizzi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 25 ottobre 2022 dal Tribunale di Reggio Emilia per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo al diniego di sostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano le pp. 1 e 2).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33282/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va osservato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione pena detentiva sostitutiva pena privativa della libertà carcerazione cautelativa indennizzo per carcerazione preventiva revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; ») udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sony Rizzi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 25 ottobre 2022 dal Tribunale di Reggio Emilia per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo al diniego di sostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano le pp. 1 e 2).

Va osservato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.igs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore I