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Ordinanza — n. 33280/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33280/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI COLOMBI PAOLO nato a PADOVA il 13/10/1983 REINHART ROMANA MARIA GRAZIA nato a AURONZO DI CADORE il 30/05/1962 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33280/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI COLOMBI PAOLO nato a PADOVA il 13/10/1983 REINHART ROMANA MARIA GRAZIA nato a AURONZO DI CADORE il 30/05/1962 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

Parole chiave

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dichiarazioni inverosimili procedura di revisione penale reiterazione di reati penali difetto di motivazione reato impossibile allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI COLOMBI PAOLO nato a PADOVA il 13/10/1983 REINHART ROMANA MARIA GRAZIA nato a AURONZO DI CADORE il 30/05/1962 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Paolo Di Colombi e Romana Maria Grazia Reinhart ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 2 marzo 2021 dal Tribunale di Padova per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione laddove il travisamento delie emergenze processuali ha comportato l'erroneo riconoscimento della sussistenza del reato contestato) è volto a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il PrecJe