Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to failure to specify legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Maurizia Braidic inadmissible, confirming the lower court's conviction for crimes under the Italian Penal Code. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found these claims devoid of legal or factual support. Consequently, the appeal was rejected because the statutory requirements for specific censure formulation were not met, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 coa. c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds for appeal fail to specify the legal censure proposed with the requisite precision mandated by the procedural code.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MAURIZIA nato a MILANO il 05/08/1991 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 12 gennaio 2024 dal Tribunale di Padova nei confronti di Braidic Maurizia in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, n. 7, cod. pen. Con la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
L'art. 581 coa. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estens