Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for manifest illogicality and contradiction of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Marcela Doleanu's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for offenses under Articles 56 and 624-bis of the Penal Code. The appellant argued for manifest illogicality and contradictory evidence regarding her liability, but the court found these grievances were already adequately examined and rejected by the trial judge. Consequently, the court ruled that the sentencing discretion exercised by the lower court was not arbitrary and lacked manifest illogicality, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on manifest illogicality or contradiction of evidence are inadmissible if the grievances were already adequately examined and rejected by the trial judge, and if the sentencing discretion exercised by the lower court was not arbitrary or manifestly illogical.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLEANU MARCELA ( CUI 05PHBVG ) nato il 27/05/1990 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Doleanu Marcela ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna resa il 13 novembre 2020 dal Tribunale di Padova per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato ascritto; contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano, per il primo motivo, la p. 5 della sentenza impugnata; per il secondo motivo, la p. 6); dovendosi altresì ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres ere r