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Ordinanza — n. 33277/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked logical reasoning regarding attempted theft and consummated theft, as well as failing to address specific mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced criticisms that the trial judge had already adequately examined and properly dismissed in its original decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals must present new grounds; mere repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility repetition of arguments lack of new grounds Italian Supreme Court criminal procedure code concorso di reati tentato furto altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUMANE ZAKARIAA nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Moumane Zakariaa ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Bologna emessa il 1° luglio 2024 per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Insussistenza del concorso nel reato e dell'elemento soggettivo dello stesso; illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo; illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del furto consumato; esimente della speciale tenuità del fatto; applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano le pp. 2-4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre