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Ordinanza — n. 33275/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata on late prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Garrubba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Garrubba argued that the lower court erred in not declaring the extinction of crimes due to prescription, but the Court found this claim barred because the underlying judgment had already become final and binding. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the challenged judgment has already become res judicata, preventing the reopening of issues already settled by final authority.

Parole chiave

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res judicata inadmissible appeal prescription extinction final judgment court costs tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRUBBA MASSIMO nato a MELISSA il 25/10/1977 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, ha dichiarato inammissibile l'appello di Massimo Garrubba avverso la pronuncia resa il 29 luglio 2022 dal Tribunale di Crotone perché tardivamente proposto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge in riferimento all'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione erroneamente non dichiarata dal giudice di merito) è inammissibile, essendo la sentenza già passata in giudicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente