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Ordinanza — n. 33274/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual support under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33274/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Coroforo inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime of Article 624-bis of the Penal Code. The appellant raised only one ground alleging an erroneous application of Article 62, number 4, of the Penal Code, which the court found entirely devoid of legal reasons and factual elements. The decision relied on Article 581 of the Criminal Procedure Code, which mandates specific censure indications, and determined that the appeal was a reproduction of already examined and rejected arguments without new merit.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: The appeal must contain specific legal and factual grounds; generic or repetitive censure of the sentencing discretion is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific censure requirement Article 581 Criminal Procedure sentencing discretion repetitive argument attenuazione della pena furto aggravato abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 22 giugno 2021 dal Tribunale di Sassari, nei confronti di Roberto Coroforo per il delitto di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 624-bis c.p.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 22 giugno 2021 dal Tribunale di Sassari, nei confronti di Roberto Coroforo per il delitto di cui all'art. 624-bis cod.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art.
art. 624-bis cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 22 giugno 2021 dal Tribunale di Sassari, nei confronti di Roberto Coroforo per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., con recidiva specifica reiterata.
art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificita che - già prima della introduzione del comma 1 -bis, ad opera dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata Sassari, 10/10/2024
Sentenza Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata Sassari, 22/06/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COROFORO ROBERTO nato a SASSARI il 14/04/1978 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 22 giugno 2021 dal Tribunale di Sassari, nei confronti di Roberto Coroforo per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., con recidiva specifica reiterata. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.) è inammissibile, in quanto del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono. L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificita che - già prima della introduzione del comma 1 -bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; che si tratta di motivo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.), dovendosi poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenae. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estens