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Ordinanza — n. 33273/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for insufficient and contradictory reasoning in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Osvaldo Gerace's appeal against the Catanzaro Court of Appeal inadmissible. Gerace argued the lower court's judgment lacked sufficient motivation and contained logical errors regarding the charges. The court rejected these claims because the appeal failed to specify the legal grounds and factual elements supporting the censure as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 150/2022; Art. 103/2017: An appeal must specify the legal grounds and factual elements supporting the censure; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient motivation contradictory reasoning Article 581 c.p.p. criminal procedure law atti impugnabili difesa penale prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art.
art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACE OSVALDO nato a CROTONE il 24/07/1969 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Crotone nei confronti di Osvaldo Gerace per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza; manifesta illogicità di interpretazione degli elementi d'accusa; mancata motivazione della condanna) è inammissibile, in quanto del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono.

L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Ptdsit1nbe