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Ordinanza — n. 33272/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dennis La Mattina inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of Article 606 regarding unexamined non-punishment grounds, but the court rejected this claim as raised for the first time. The decision emphasized that Article 581 of the Code of Criminal Procedure requires specific legal censure, which the appeal lacked.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals must be filed within the statutory time limit and must specify the exact legal grounds for the censure; appeals failing these requirements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing objection specific legal censure Code of Criminal Procedure non-punishment grounds esenzione dalla pena punibilità eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato [Violazione dell'art. 606, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art.
art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA DENNIS nato a PALERMO il 17/10/1998 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Varese il 22 gennaio 2024 per aver ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Dennis La Mattina per i reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato [Violazione dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen. in ordine al mancato accertamento delle cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen.] è inammissibile in quanto, oltre ad essere stato dedotto per la prima volta in questa sede, appare del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P