Ordinanza — n. 33271/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPOLIZIO CARLO nato a CASORATE PRIMO il 14/04/1968 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Carlo Popolizio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna, emessa il 3 luglio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in ordine ai reati contestati. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.), dovendosi poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33271/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPOLIZIO CARLO nato a CASORATE PRIMO il 14/04/1968 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Carlo Popolizio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna, emessa il 3 luglio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in ordine ai reati contestati. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.), dovendosi poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr1 iI11te