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Ordinanza — n. 33270/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments and violation of devolutivity principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Stefano Cuculo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cuculo argued that the lower court failed to properly evaluate the credibility of victims and violated the principle of devolutivity regarding his forced departure from the incident. The court rejected these claims as manifestly unfounded and repetitive of issues already correctly addressed by the territorial courts.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must be admissible and substantiated; manifestly unfounded arguments or those merely reproducing issues already decided by lower courts are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility principle of devolutivity manifestly unfounded arguments credibility of victims Corte di Cassazione pericolo di fuga delitto di fuga abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCULO STEFANO nato a VELLETRI il 13/01/1969 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA f dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stefano Cuculo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il Gtutso dzi dal Tribunale di Velletri per il reato di cui all'art. 189, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. In data 9 luglio 2025 è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. Carlo Luppino, con la quale reitera le ragioni del ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto che i tre motivi sollevati (Elusione del devoluto e conseguente violazione del principio devolutivo dell'appello riguardo alla dedotta inattendibilità delle persone offese; mancanza di motivazione in punto di inattendibilità delle persone offese; ulteriore elusione del devoluto e conseguente ulteriore violazione del principio devolutivo con riguardo al motivo per cui l'imputato è stato costretto ad allontanarsi precipitosamente dal sinistro) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere e