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Ordinanza — n. 33269/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are reproducible of lower court's already reviewed and rejected criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the appellant against the appellate court's confirmation of a conviction. The appellant argued for procedural nullity due to a missing notice, insufficient evidence, and improper sentencing regarding aggravating and mitigating circumstances. The court ruled that these issues were already adequately examined and dismissed by the territorial courts, making them non-justiciable at the stage of legal review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Grounds for appeal that are merely reproducible of criticisms already adequately examined and correctly rejected by the territorial courts are inadmissible in proceedings for legal review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproducible grounds legal review stage procedural nullity sentencing discretion scemata imputabilità impunità circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 415-bis cod. proc. pen
Ritenuto che i quattro motivi sollevati (Violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTEA IONUT nato il 02/05/1987 avverso l'ordinanza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pintea Ionut ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna, emessa in data 11 luglio 2022 in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Trento in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 4 cod. pen. Ritenuto che i quattro motivi sollevati (Violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato non irreperibile e conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata pronuncia assolutoria perché manca, è insufficiente nonché contraddittoria la prova che l'imputato abbia commesso il fatto; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante della destrezza e conseguente contenimento della pena; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; dovendosi altresì ricordare, con riguardo specifico al primo motivo, che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813).

Giova poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, che è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere