Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds were already reviewed and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ouni Bilel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft and embezzlement based on alleged legal violations and excessive sentencing, arguing for specific mitigating circumstances. The court rejected these claims because the issues were identical to those already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal and the Tribunal of Livorno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible if the grounds raised are merely repetitions of arguments already adequately examined and rejected by the territorial courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI BILEL nato il 12/12/1988 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ouni Bilel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 20 marzo 2023 dal locale Tribunale di Livorno per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 4 e 7, cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, anche per effetto del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché errato bilanciamento delle circostanze) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3, 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pricnt