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Ordinanza — n. 33266/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft as inadmissible due to lack of legal grounds and factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33266/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rocco Landolina inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for legal violations and sentencing errors, but the court found these claims lacked necessary legal reasoning and factual elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be supported by specific legal grounds and factual elements; claims lacking these foundations or merely repeating previously rejected arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds insufficient factual support aggravated theft procedural dismissal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLINA ROCCO nato a GELA il 03/01/1996 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia resa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Gela nei confronti di Rocco Landolina per il reato di furto aggravato in concorso con minore (per il quale si procede separatamente). Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità; nonché con riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili in quanto privi delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; dovendosi altresì ricordare, quanto al secondo motivo, che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pfsid