Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigation arguments were already reviewed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding the denial of generic mitigating circumstances was already adequately examined and rejected by the appellate court. The appellant argued that the lower court failed to consider these circumstances, but the court noted that such arguments are not permitted in cassation if they merely reproduce issues already decided. Consequently, the decision to apply the statutory penalty was upheld as it was not arbitrary or illogically motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Arguments reproducing issues already examined and rejected by the court of appeal are inadmissible in cassation, and the application of statutory penalties remains within the discretion of the trial judge absent arbitrariness or manifest illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZELLO MASSIMILIANO nato a NARDO il 01/09/1983 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Massimiliano Rizzello ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale il 13 gennaio 2023 per avere ridotto la pena allo stesso irrogata, l'ha confermata con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.); dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P