Ordinanza — n. 33264/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a ANCONA il 05/04/1976 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia resa il 4 aprile dal locale Tribunale nei confronti di Antonio Romano, per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge per essere stata acquisita l'intera c.n.r., utilizzata ai fini della decisione; contraddittorietà ed illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della natura di "privata dimora" del luogo in cui è stato sottratto il borsello; contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla condotta successiva al reato, con errato giudizio in ordine alle circostanze e alla pena ritenuta eccessiva) sono inammissibili in quanto prospettanti deduzioni generiche (così si dica, in particolare, per il terzo motivo), nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (si vedano le pp. da 3 a 5, nonché la sentenza di primo grado).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33264/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a ANCONA il 05/04/1976 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia resa il 4 aprile dal locale Tribunale nei confronti di Antonio Romano, per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge per essere stata acquisita l'intera c.n.r., utilizzata ai fini della decisione; contraddittorietà ed illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della natura di "privata dimora" del luogo in cui è stato sottratto il borsello; contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla condotta successiva al reato, con errato giudizio in ordine alle circostanze e alla pena ritenuta eccessiva) sono inammissibili in quanto prospettanti deduzioni generiche (così si dica, in particolare, per il terzo motivo), nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (si vedano le pp. da 3 a 5, nonché la sentenza di primo grado).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P n