Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33263/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33263/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMANARU DUMITRU nato il 12/10/1980 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Dumitru Sumangru ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 19 maggio 2023 dal locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta, insufficienza, illogicità e contraddittorietà delta motivazione con riguardo al malfunzionamento dell'etilometro, nonché alla irregolarità nell'esecuzione dell'alcoltest atteso che occorrerebbe dimostrare che gli effetti delle sostanze alcoliche siano effettivamente attivi durante la guida) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3 e 4 sent. app.), volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, nonché in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti Riccardo, Rv. 286500;Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara Lucio, Rv. 278291).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol esame d'idoneità alla guida abbandono del procedimento per infrazione stradale esame dell'alito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMANARU DUMITRU nato il 12/10/1980 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dumitru Sumangru ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 19 maggio 2023 dal locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta, insufficienza, illogicità e contraddittorietà delta motivazione con riguardo al malfunzionamento dell'etilometro, nonché alla irregolarità nell'esecuzione dell'alcoltest atteso che occorrerebbe dimostrare che gli effetti delle sostanze alcoliche siano effettivamente attivi durante la guida) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3 e 4 sent. app.), volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, nonché in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti Riccardo, Rv. 286500;Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara Lucio, Rv. 278291).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Psi.e